Art. 35.

      1. L'articolo 596 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 596. - (Incapacità dell'amministratore di sostegno). - Sono nulle le disposizioni testamentarie del beneficiario dell'amministrazione di sostegno in favore dell'amministratore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche all'amministratore di sostegno provvisorio, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli svolgeva le funzioni.
      Sono tuttavia valide le disposizioni fatte in favore dell'amministratore di sostegno che è ascendente, discendente, fratello, sorella, coniuge o stabile convivente del testatore».